TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I TER, SENT. DEL 21 SETTEMBRE 2020, N. 9627
Discrezionalità amministrativa – cittadinanza – logicità e proporzionalità
A cura di Dott.ssa Antonella Memeo
Il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno respingeva la domanda di concessione della cittadinanza italiana formulata ai sensi dell’art. 9 della Legge nr. 91/1992 per l’esistenza di una sentenza penale di condanna a carico del ricorrente, ritenuta espressiva di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
Il ricorrente evidenziava che, in relazione ai reati commessi, era successivamente intervenuto un provvedimento di riabilitazione e che il Ministero aveva adottato il provvedimento di rigetto senza tener conto degli elementi concernenti la personalità dell’istante e del suo comportamento complessivo durante l’intero periodo del soggiorno in Italia; quali lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, la titolarità di un’attività commerciale, il possesso di redditi sufficienti e l’assenza di pregiudizi penali ulteriori rispetto a quelli oggetto della condanna.
Con la pronuncia in commento Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respinge il ricorso, precisando che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91, l’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, “discrezionalità che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che è pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest’ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell’istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti”.
Nel caso di specie, l’amministrazione con un provvedimento adeguatamente motivato ha correttamente esercitato il potere discrezionale, compiendo una scelta ragionevole e proporzionata.