Sui termini per l’impugnazione dell’aggiudicazione

(T.A.R. Liguria, 5 settembre 2020, n. 605)

La pronuncia trae origine dal ricorso di una ditta che, insieme ad altri profili, sosteneva che la pubblicazione degli atti di gara sul sito della stazione appaltante non era idonea, in assenza della prescritta comunicazione individuale, a far decorrere il termine per la loro impugnazione.

Tale tematica è stata oggetto di una recente pronuncia dell’Adunanza plenaria (n. 12.2020) che ha individuato i principi di diritto che vengono in considerazione.

L’Alto consesso della giustizia amministrativa ha affermato che, in linea con quanto disposto dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione degli atti di gara è idonea a far decorrere il termine di impugnazione. Nell’ambito di tali atti sono certamente ricompresi i verbali di gara (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).

Normativa di interesse

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.

Art. 29 Principi in materia di trasparenza

  1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere,  servizi e forniture, nonche’ alle  procedure  per  l’affidamento  di  appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi  pubblici di progettazione, di concorsi di  idee  e  di  concessioni,  compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui  all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice  e  ai  curricula dei  suoi  componenti  ove  non  considerati   riservati   ai   sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162,  devono essere pubblicati e aggiornati sul  profilo  del  committente,  nella sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con  l’applicazione   delle disposizioni di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33.

((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N.  32,  CONVERTITO  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55)).  ((PERIODO  SOPPRESSO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55)). PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE  2017,  N.  56.  Nella  stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione  finanziaria dei contratti al termine  della  loro  esecuzione  con  le  modalita’ previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Gli  atti  di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce,  la data di pubblicazione sul profilo del committente.  Fatti  salvi  gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma  5,  i  termini  cui  sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione  decorrono  dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.((12))

2. Gli atti di cui al comma 1,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dall’articolo 53, sono, altresi’, pubblicati sul sito  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  sulla  piattaforma  digitale istituita presso  l’ANAC,  anche  tramite  i  sistemi  informatizzati regionali,  di  cui  al  comma  4,  e  le  piattaforme  regionali  di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della  trasparenza e della legalita’ nel settore dei contratti pubblici. In particolare,operano in ambito territoriale a supporto delle  stazioni  appaltanti nell’attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i  contratti  e  gli  investimenti  pubblici  di  competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni  appaltanti  provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità’ disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e  le piattaforme  telematiche  di  e-procurement  ad  essi  interconnesse, garantendo l’interscambio delle informazioni  e  l’interoperabilità’, con le banche dati dell’ANAC, del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Il Ministero dell’economia e  delle  finanze,  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’ANAC e  la  Conferenza  delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono  un  protocollo  generale  per  definire  le  regole   di interoperabilità’ e le modalità’ di interscambio  dei  dati  e  degli atti tra le rispettive banche dati, nel  rispetto  del  principio  di unicità’ del luogo di pubblicazione e di  unicità’  dell’invio  delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su  quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.  L’insieme dei  dati  e  degli  atti  condivisi   nell’ambito   del   protocollo costituiscono   fonte   informativa   prioritaria   in   materia   di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l’art. 1, comma 21) che le presenti modifiche “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, nonché’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.