In tema di distinzione tra comunicazione ed informazione interdittiva antimafia
Comunicazioni ed informative antimafia costituiscono, nell’ambito dei procedimenti finalizzati a tutelare la sicurezza pubblica, la documentazione antimafia che trova disciplina nel D.lgs. n. 159/2011.
La distinzione tra i due provvedimenti non ha, come messo in luce dal Collegio, una valenza meramente nominalistica giacché “investe la natura del potere in concreto esercitato dal Prefetto”.
La comunicazione antimafia si sostanzia, ai sensi dell’art. 84 del cosiddetto codice antimafia, nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 dello stesso codice ovvero nell’attestazione della mancata applicazione, con provvedimento giudiziale definitivo, di una delle misure di prevenzione personali di cui al Libro I, Titolo I, capo III. Si tratta di provvedimenti la cui competenza è del Prefetto che hanno un contenuto vincolato in quanto la loro emissione ha come presupposto l’attestazione che, in capo ai soggetti sottoposti a verifica, non sono state emesse dal Tribunale misure di prevenzione personali definitive.
L’informativa antimafia invece consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 nonché della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tesi a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese interessate. Utilizzando le parole di una recente Adunanza Plenaria (n. 3/2018), l’ interdittiva antimafia “determina una particolare forma di incapacità giuridica”.
Si tratta in questo caso di un provvedimento discrezionale. Oltre al dato letterale cui si è appena fatto cenno il Collegio richiama ragioni di ordine logico e sistematico.
Per quanto attiene al primo ordine di considerazioni se anche l’informazione antimafia fosse vincolata alla verifica della presenza di “reati – spia”, la comunicazione antimafia perderebbe di utilità e i due provvedimenti finirebbero con il coincidere.
A ciò si aggiungono le considerazioni di ordine sistematico. L’art. 84 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 indica gli elementi dai quali l’infiltrazione mafiosa è desunta e, tra questi, vi sono anche le condanne non definitive per i reati che determinano le sospensioni, i divieti o le decadenze di cui all’art. 67. A ciò si aggiunge l’art. 89 bis del codice che stabilisce, laddove nel corso del procedimento per l’emanazione di una comunicazione antimafia emergano indici di infiltrazione mafiosa, la possibilità che il procedimento possa concludersi con l’adozione di una interdittiva antimafia. Ciò a dimostrazione del fatto che la Prefettura non può limitarsi al dato formale della condanna ma deve, nell’esercizio del suo potere discrezionale, valutare se essa sia indice di infiltrazione mafiosa.
Nel caso in cui la Prefettura riscontri la sussistenza di un “reato – spia” questo non è sufficiente all’adozione dell’informazione interdittiva antimafia: è infatti necessario che venga svolto un collegamento di tipo deduttivo tra la condanna e il rischio di infiltrazione sulla base canone del più probabile che non (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
D.lgs n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche’ concessioni di beni demaniali allorche’ siano richieste per l’esercizio di attivita’ imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita’ europee, per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche’ il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e’ disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita’, puo’ disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo’ essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e’ confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all’articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche’ nei confronti di imprese, associazioni, societa’ e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia’ disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia’ stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo’ essere consentita a favore di persone nei cui confronti e’ in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo’ disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e’ fatto divieto di svolgere le attivita’ di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche’ non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ((nonche’ per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale)).
Art. 84 Definizioni
1. La documentazione antimafia e’ costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67.
3. L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonche’, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa’ o imprese interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, ((603-bis,))
629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa denuncia all’autorita’ giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)
dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all’articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della societa’ nonche’ nella titolarita’ delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalita’ che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonche’ le qualita’ professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita’ del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa’ o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.