In tema di distinzione tra comunicazione ed informazione interdittiva antimafia

Comunicazioni ed informative antimafia costituiscono, nell’ambito dei procedimenti finalizzati a tutelare la sicurezza pubblica, la documentazione antimafia che trova disciplina nel D.lgs. n. 159/2011. 

La distinzione tra i due provvedimenti non ha, come messo in luce dal Collegio, una valenza meramente nominalistica giacché “investe la natura del potere in concreto esercitato dal Prefetto”.

La comunicazione antimafia si sostanzia, ai sensi dell’art. 84 del cosiddetto codice antimafia, nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 dello stesso codice ovvero nell’attestazione della mancata applicazione, con provvedimento giudiziale definitivo, di una delle misure di prevenzione personali di cui al Libro I, Titolo I, capo III. Si tratta di provvedimenti la cui competenza è del Prefetto che hanno un contenuto vincolato in quanto la loro emissione ha come presupposto l’attestazione che, in capo ai soggetti sottoposti a verifica, non sono state emesse dal Tribunale misure di prevenzione personali definitive.

L’informativa antimafia invece consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 nonché della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tesi a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese interessate. Utilizzando le parole di una recente Adunanza Plenaria (n. 3/2018), l’ interdittiva antimafia “determina una particolare forma di incapacità giuridica”. 

Si tratta in questo caso di un provvedimento discrezionale. Oltre al dato letterale cui si è appena fatto cenno il Collegio richiama ragioni di ordine logico e sistematico. 

Per quanto attiene al primo ordine di considerazioni se anche l’informazione antimafia fosse vincolata alla verifica della presenza di “reati – spia”, la comunicazione antimafia perderebbe di utilità e i due provvedimenti finirebbero con il coincidere. 

A ciò si aggiungono le considerazioni di ordine sistematico. L’art. 84 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 indica gli elementi dai quali l’infiltrazione mafiosa è desunta e, tra questi, vi sono anche le condanne non definitive per i reati che determinano le sospensioni, i divieti o le decadenze di cui all’art. 67. A ciò si aggiunge l’art. 89 bis del codice che stabilisce, laddove nel corso del procedimento per l’emanazione di una comunicazione antimafia emergano indici di infiltrazione mafiosa, la possibilità che il procedimento possa concludersi con l’adozione di una interdittiva antimafia. Ciò a dimostrazione del fatto che la Prefettura non può limitarsi al dato formale della condanna ma deve, nell’esercizio del suo potere discrezionale, valutare se essa sia indice di infiltrazione mafiosa.

Nel caso in cui la Prefettura riscontri la sussistenza di un “reato – spia” questo non è sufficiente all’adozione dell’informazione interdittiva antimafia: è infatti necessario che venga svolto un collegamento di tipo deduttivo tra la condanna e il rischio di infiltrazione sulla base  canone del più probabile che non (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini). 

Normativa di interesse

D.lgs n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione 

  1. Le persone alle quali  sia  stata  applicata  con  provvedimento definitivo una delle misure di  prevenzione  previste  dal  libro  I, titolo I, capo II non possono ottenere: 

  a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 

  b) concessioni di  acque  pubbliche  e  diritti  ad  esse  inerenti nonche’ concessioni di beni demaniali allorche’ siano  richieste  per l’esercizio di attivita’ imprenditoriali; 

  c) concessioni di costruzione e gestione di  opere  riguardanti  la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; 

  d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei  registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio  all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso  i  mercati  annonari all’ingrosso; 

  e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; 

  f) altre iscrizioni o  provvedimenti  a  contenuto  autorizzatorio, concessorio,  o  abilitativo  per   lo   svolgimento   di   attivita’ imprenditoriali, comunque denominati; 

  g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati  da  parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita’ europee, per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali; 

  h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione,  deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 

  2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della  misura  di prevenzione  determina  la  decadenza  di  diritto   dalle   licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,  attestazioni,  abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche’  il  divieto  di  concludere contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi  i  cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa  in  opera.

Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono  ritirate  e  le iscrizioni  sono  cancellate  ed  e’  disposta  la  decadenza   delle attestazioni a cura degli organi competenti. 

  3. Nel corso del procedimento  di  prevenzione,  il  tribunale,  se sussistono motivi di  particolare  gravita’,  puo’  disporre  in  via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere  l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e  degli  altri  provvedimenti  ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento  del  tribunale  puo’ essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente  e  perde efficacia se non e’ confermato con il decreto che applica  la  misura di prevenzione. 

  4. Il tribunale, salvo quanto previsto all’articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta  alla  misura di  prevenzione  nonche’  nei  confronti  di  imprese,  associazioni, societa’ e  consorzi  di  cui  la  persona  sottoposta  a  misura  di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono  efficaci  per  un  periodo  di cinque anni. 

  5. Per le licenze ed autorizzazioni di  polizia,  ad  eccezione  di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e  per  gli  altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in  cui per  effetto  degli  stessi  verrebbero  a   mancare   i   mezzi   di sostentamento all’interessato e alla famiglia. 

  6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,  attuativi  o comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia’  disposti,  ovvero   di contratti  derivati  da   altri   gia’   stipulati   dalla   pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni,  le  concessioni,  le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1  non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2  non  puo’  essere  consentita  a favore di persone nei cui confronti e’ in corso  il  procedimento  di prevenzione senza che sia data preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale puo’ disporre,  ricorrendone  i  presupposti,  i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine,  i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per  un  periodo  non  superiore  a venti giorni  dalla  data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  ha proceduto alla comunicazione. 

  7. Dal termine stabilito per la presentazione  delle  liste  e  dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla  misura  della sorveglianza speciale di  pubblica  sicurezza  e’  fatto  divieto  di svolgere le attivita’ di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di  candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 

8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano  anche  nei confronti  delle  persone condannate  con  sentenza  definitiva   o, ancorche’ non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di  procedura penale ((nonche’ per i reati di cui all’articolo 640, secondo  comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un  altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale)).

  Art. 84       Definizioni 

  1. La documentazione antimafia e’  costituita  dalla  comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia. 

  2. La  comunicazione  antimafia  consiste  nell’attestazione  della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o di divieto di cui all’articolo 67. 

  3.  L’informazione  antimafia  consiste   nell’attestazione   della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o di divieto di  cui  all’articolo  67,  nonche’,  fatto  salvo  quanto previsto  dall’articolo  91,   comma   6,   nell’attestazione   della sussistenza o meno di eventuali tentativi  di  infiltrazione  mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi  delle  societa’  o imprese interessate indicati nel comma 4. 

  4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva  di cui al comma 3 sono desunte: 

    a) dai provvedimenti che dispongono una  misura  cautelare  o  il giudizio, ovvero che recano una condanna  anche  non  definitiva  per taluni dei delitti di cui agli articoli  353,  353-bis,  ((603-bis,))

629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 

    b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione  di  taluna delle misure di prevenzione; 

    c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  dall’omessa   denuncia   all’autorita’ giudiziaria dei reati di cui agli  articoli  317  e  629  del  codice penale, aggravati ai  sensi  dell’articolo  7  del  decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera  b)

dell’articolo 38 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163, anche  in  assenza  nei  loro  confronti  di  un   procedimento   per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa  ostativa ivi previste; 

    d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri  di  accesso  e  di   accertamento   delegati   dal   Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6  settembre  1982,  n.  629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726, ovvero di quelli di cui all’articolo 93 del presente decreto; 

    e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra  provincia  a  cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d); 

    f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella  rappresentanza legale  della  societa’  nonche’  nella  titolarita’  delle   imprese individuali ovvero delle quote  societarie,  effettuate  da  chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei  provvedimenti  di cui alle lettere a) e b), con modalita’  che,  per  i  tempi  in  cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei  soggetti  coinvolti  nonche’  le  qualita’   professionali   dei subentranti,  denotino  l’intento  di  eludere  la  normativa   sulla documentazione antimafia. 

  4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve  emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio  a  giudizio  formulata nei confronti dell’imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita’ del soggetto che ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal procuratore  della  Repubblica  procedente  alla   prefettura   della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza  o  sede  le  persone fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa’  o  i  consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di  concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.