In tema di caratteristiche del subappalto

L’art. 105 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 stabilisce due regole di carattere generale per l’istituto del subappalto, regole presenti già da tempo nel paradigma normativo dei contratti pubblici: l’identità tra affidatario dell’appalto ed esecutore e il divieto di cessione del contratto di appalto.

Tali regole dimostrano come il subappalto si configuri come una deroga al principio di immodificabilità dell’affidatario. Nelle procedure ad evidenza pubblica vengono in considerazione il principio di trasparenza nell’agire amministrativo, il principio di parità di trattamento e di tutela della concorrenza, il principio di efficienza ed anche l’esigenza di ostacolare efficacemente l’insinuarsi di un sistema di corruttele. Se fosse consentita una modifica del soggetto affidatario verrebbero sostanzialmente disattese tutte le regole procedimentali volte ad individuare un determinato soggetto.

Il subappalto si pone come strumento che, in una situazione ordinaria, può consentire alle piccole e medie imprese di lavorare in appalti di grande valore ai quali, per mancanza dei requisiti di fatturato, da sole non avrebbero potuto partecipare. In quest’ottica il subappalto si configura come figura negoziale funzionale ad incentivare la partecipazione. 

Il rischio però potrebbe essere che l’istituto finisca per essere utilizzato a fini elusivi. Il legislatore del 2016 si è mosso nell’ottica di limitare al massimo il ricorso a tale modalità di attuazione del contratto pubblico.

La pronuncia in esame sottolinea, tra gli altri aspetti, che non è configurabile come subappalto l’ipotesi nella quale l’aggiudicataria di una gara per l’affidamento di un appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria abbia affidato a professionisti esterni alcune prestazioni specifiche “in consulenza”. Per giurisprudenza consolidata il subappalto “dà luogo a un contratto derivato, rilevante nella fase di esecuzione del rapporto, contraddistinto dal fatto che il rischio imprenditoriale ed economico inerente all’esecuzione delle prestazioni in esso previste è assunto dal subappaltatore attraverso la propria organizzazione, mentre il subappaltante rimane responsabile nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016”.

Il Collegio ha sottolineato che la normativa nazionale e quella comunitaria non escludono che gli operatori economici si avvalgano, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, di soggetti estranei alla propria organizzazione. Ciò si declina in maniera differente a seconda dell’intensità e della tipologia di supporto richiesto, quello che rileva è che deve rimanere ferma la responsabilità dell’aggiudicatario nei confronti dell’amministrazione committente (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini)

Normativa di interesse

D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016

 Art. 105 Subappalto 

 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui  al  presente  codice eseguono in proprio le opere o i  lavori,  i  servizi,  le  forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo’ essere ceduto a pena di nullita’, fatto salvo quanto previsto  dall’articolo  106,  comma  1, lettera d). E’ ammesso il  subappalto  secondo  le  disposizioni  del presente articolo. 

 2. Il subappalto e’ il contratto con il quale l’appaltatore  affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto  avente  ad  oggetto  attivita’   ovunque   espletate   che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture  con  posa  in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo  superiore  al  2 per cento  dell’importo  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo superiore a 100.000  euro  e  qualora  l’incidenza  del  costo  della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  5, l’eventuale subappalto non puo’ superare la quota del  30  per  cento dell’importo  complessivo  del  contratto  di   lavori,   servizi   o forniture. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  19  APRILE  2017,  N.  56.

L’affidatario comunica alla stazione  appaltante,  prima  dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del  sub-contraente,

l’importo  del  sub-contratto,  l’oggetto  del  lavoro,  servizio   o fornitura  affidati.  Sono,  altresi’,   comunicate   alla   stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso

del sub-contratto. E’  altresi’  fatto  obbligo  di  acquisire  nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del  subappalto  subisca variazioni e l’importo dello stesso sia  incrementato  nonche’  siano variati i requisiti di cui al comma 7. (12) ((28)) 

3. Le seguenti categorie  di  forniture  o  servizi,  per  le  loro specificita’,  non  si  configurano  come   attivita’   affidate   in subappalto: 

a) l’affidamento di attivita’ specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; 

 b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 

 c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a  20.000,00  euro annui a imprenditori  agricoli  nei  comuni  classificati  totalmente montani  di  cui   all’elenco   dei   comuni   italiani   predisposto dall’Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  ovvero  ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno  1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53  alla  Gazzetta  ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del  18  giugno  1993,  nonche’  nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

 c-bis) le prestazioni rese in favore  dei  soggetti  affidatari  in forza  di  contratti  continuativi  di  cooperazione,  servizio   e/o fornitura  sottoscritti  in  epoca  anteriore  alla  indizione  della procedura finalizzata alla aggiudicazione  dell’appalto.  I  relativi contratti  sono  depositati  alla   stazione   appaltante   prima   o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui  al  presente  codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i  servizi  o  le forniture  compresi  nel  contratto,  previa   autorizzazione   della stazione appaltante purche’: 

  a)  l’affidatario  del  subappalto  non  abbia  partecipato  alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

    b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

    c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi  e  le  forniture  o  parti  di  servizi  e forniture che si intende subappaltare; 

    d) il concorrente dimostri l’assenza in  capo  ai  subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. 

  5. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi  restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non puo’ superare il trenta per cento dell’importo  delle  opere  e  non  puo’ essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

  6. E’ obbligatoria l’indicazione della terna di  subappaltatori  in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi  e  forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo  35 o, indipendentemente dall’importo  a  base  di  gara,  riguardino  le attivita’ maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge  6  novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu’ tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione  omogenea  prevista  nel  bando  di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le  modalita’ e le tempistiche per la verifica delle condizioni  di  esclusione  di cui all’articolo 80 prima della stipula  del  contratto  stesso,  per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei  mezzi  di  prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di  esclusione  per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80. (12) ((28)) 

  7. L’affidatario deposita il  contratto  di  subappalto  presso  la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative  prestazioni.  Al  momento  del deposito del contratto di subappalto presso  la  stazione  appaltante l’affidatario trasmette  altresi’  la  certificazione  attestante  il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di  qualificazione prescritti  dal  presente  codice  in  relazione   alla   prestazione subappaltata  e  la  dichiarazione  del   subappaltatore   attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione  di  cui

all’articolo  80.  Il  contratto  di  subappalto,   corredato   della documentazione  tecnica,  amministrativa   e   grafica   direttamente derivata dagli  atti  del  contratto  affidato,  indica  puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in  termini  prestazionali  che economici. 

  8. Il contraente principale e’ responsabile in  via  esclusiva  nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario e’ responsabile in  solido  con  il  subappaltatore  in   relazione   agli   obblighi retributivi e contributivi, ai sensi  dell’articolo  29  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al  comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore e’ liberato dalla  responsabilita’ solidale di cui al primo periodo. 

  9.  L’affidatario  e’  tenuto   ad   osservare   integralmente   il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti  collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono  le  prestazioni.  E’,  altresi’,  responsabile  in solido  dell’osservanza  delle   norme   anzidette   da   parte   dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per  le  prestazioni

rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite,  i subappaltatori,   trasmettono   alla   stazione   appaltante    prima dell’inizio dei lavori la documentazione di  avvenuta  denunzia  agli enti  previdenziali,  inclusa   la   Cassa   edile,   ove   presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche’ copia del piano di  cui  al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva in corso  di validita’ relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. 

  10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale dipendente  dell’esecutore  o  del  subappaltatore  o  dei   soggetti

titolari di subappalti e cottimi, nonche’ in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita’ contributiva, si applicano le disposizioni di  cui  all’articolo  30, commi 5 e 6. 

  11. Nel caso di formale contestazione delle  richieste  di  cui  al comma  precedente,  il  responsabile  del  procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

  12. L’affidatario deve provvedere  a  sostituire  i  subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica  abbia   dimostrato   la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. 

  13.   La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed  al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi eseguite nei seguenti casi: 

  a) quando il subappaltatore o il cottimista e’ una microimpresa o piccola impresa; 

  b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

  c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

  14. L’affidatario deve praticare, per le  prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti  per  cento, nel rispetto degli standard qualitativi  e  prestazionali previsti  nel  contratto  di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della  sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate  in  subappalto,  alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione  appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero  il  direttore  dell’esecuzione,  provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.  L’affidatario e’ solidalmente  responsabile  con  il subappaltatore degli adempimenti, da parte di  questo  ultimo,  degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

  15. Per i lavori, nei cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese subappaltatrici. 

  16. Al fine di contrastare  il  fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed irregolare,  il  documento  unico  di  regolarita’  contributiva   e’ comprensivo della verifica della  congruita’  della  incidenza  della mano  d’opera  relativa  allo  specifico  contratto  affidato.   Tale congruita’, per i lavori edili e’ verificata  dalla  Cassa  edile  in base all’accordo assunto a livello nazionale  tra  le  parti  sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale  comparativamente  piu’ rappresentative per l’ambito del settore edile ed  il  Ministero  del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i  lavori  non  edili  e’ verificata in comparazione  con  lo  specifico  contratto  collettivo applicato. 

  17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle  autorita’  competenti preposte  alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri. L’affidatario  e’  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutti  i subappaltatori  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere   gli specifici piani redatti dai singoli  subappaltatori  compatibili  tra loro  e  coerenti   con   il   piano   presentato   dall’affidatario.

Nell’ipotesi di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio,  detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico  di  cantiere  e’ responsabile del rispetto del piano da  parte  di  tutte  le  imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

  18. L’affidatario che si avvale del subappalto o del  cottimo  deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice  civile  con  il  titolare  del subappalto  o  del  cottimo.  Analoga   dichiarazione   deve   essere effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso   di raggruppamento  temporaneo,  societa’  o   consorzio.   La   stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni  dalla  relativa  richiesta;  tale  termine  puo’ essere prorogato una sola volta, ove ricorrano  giustificati  motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,  l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo  inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o  di  importo inferiore   a   100.000   euro,   i   termini   per    il    rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante  sono  ridotti della meta’. 

  19. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non  puo’ formare oggetto di ulteriore subappalto. 

  20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa’ anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire  direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi’  agli  affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo e’ consentita, in deroga all’articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le  prestazioni assunte in appalto. 

  21. E’ fatta salva la facolta’ per le regioni a statuto speciale  e per le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sulla  base  dei rispettivi statuti  e  delle  relative  norme  di  attuazione  e  nel rispetto  della  normativa  comunitaria  vigente   e   dei   principi dell’ordinamento  comunitario,  di  disciplinare  ulteriori  casi  di pagamento diretto dei subappaltatori. 

  22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati  necessari  per la partecipazione e la qualificazione di cui all’articolo  83,  comma 1,  e  all’articolo  84,  comma  4,  lettera   b),   all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la  categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle  stazioni  appaltanti  i  certificati  relativi  alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. 

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AGGIORNAMENTO (12) 

  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l’art. 1,  comma  18)  che “Nelle more di una complessiva revisione  del  codice  dei  contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  fino al 31 dicembre  2020,  in  deroga  all’articolo  105,  comma  2,  del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e’ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara  e  non  puo’  superare  la  quota  del  40  per  cento dell’importo  complessivo  del  contratto  di   lavori,   servizi   o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi’ sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105  e  del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonche’ le verifiche  in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”. 

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AGGIORNAMENTO (28) 

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 dicembre  2020, n. 183, ha disposto (con l’art. 1, comma 18) che “Nelle more  di  una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo  codice,  fatto  salvomquanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il  subappalto e’ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara  e  non  puo’ superare la quota del  40  per  cento  dell’importo  complessivo  del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31  dicembre  2021, sono altresi’ sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105  e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonche’ le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”.