In tema di utilizzo del domicilio digitale nelle comunicazioni con la P.A. (Nota a TAR Sardegna, 14 febbraio 2022, n. 99)

La pronuncia trae origine dal ricorso di un privato avverso il provvedimento con il quale il Comune aveva disposto la decadenza da una dichiarazione autocertificativa unica (DUA) da lui presentata.

Il ricorrente a seguito della ricezione del preavviso di rigetto con il quale gli venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, aveva trasmesso, a mezzo pec, le proprie osservazioni.

Tale pec però non perveniva al Comune in quanto la casella di posta elettronica certificata risultava piena come attestato dalla ricevuta di mancata consegna. Pertanto il Comune aveva adottato il provvedimento in questione in assenza delle osservazioni di parte ricorrente.

Il Collegio, nel respingere il ricorso, ha richiamato, insieme ad altri profili più strettamente collegati alla legittimità del provvedimento impugnato, la disciplina sull’utilizzo del domicilio digitale nelle comunicazioni con la P.A. contenuta nel D.lgs. n.82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” sottolineando, in particolare, che la trasmissione di un documento tramite posta elettronica certificata si realizza in più fasi: la spedizione per la quale assume rilevanza la ricevuta da parte del gestore del mittente e la consegna al destinatario attestata dalla ricevuta di consegna.

Ratio della normativa è tutelare chi trasmette una pec considerando adempiuto l’onere di trasmissione con decorrenza dalla data e dall’ora di avvenuta accettazione del messaggio con la ricevuta di invio nonché il destinatario della comunicazione la cui tutela si sostanzia nel fatto che la comunicazione è resa disponibile al domicilio digitale del destinatario fatta salva la prova che la mancata consegna non sia imputabile al destinatario medesimo.

Questo profilo assume un particolare rilievo nel caso in cui una comunicazione debba pervenire all’amministrazione entro un determinato termine.

Il Collegio, richiamando l’art. 6 del CAD, sottolinea che il soggetto destinatario della comunicazione deve essere stato messo nella condizione di conoscerne effettivamente il contenuto. Nel caso in cui la spedizione a mezzo pec non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna che il sistema genera in automatico certamente non si può dire che la comunicazione sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

In virtù dell’art. 3 del CAD sussiste il diritto dei cittadini all’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche Amministrazioni ed esse debbono garantirne l’uso adottando tutti i necessari comportamenti perché ciò possa avvenire. Tale profilo però non può comportare, almeno in assenza di un’espressa previsione di legge, una presunzione di conoscenza da parte dell’amministrazione di documenti non effettivamente pervenuti.

Il non re-inoltrare all’amministrazione una comunicazione trasmessa a mezzo pec a fronte della ricevuta di mancata consegna della stessa si pone in violazione dei canoni di correttezza e buona fede che debbono guidare tutti rapporti (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).

Normativa di interesse:

D.lgs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale

– Art. 6 Utilizzo del domicilio digitale

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitalidi cui all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti

giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.  Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità  alle Linee guida.