Contrasti giurisprudenziali e colpa della P.A.
(TAR Sicilia – Palermo, 31 agosto 2020, n. 1798)
La sentenza trae origine dal ricorso proposto da una società che lamentava il comportamento di un Comune che non aveva rilasciato l’autorizzazione all’esposizione di teli pubblicitari su un immobile oggetto di lavori di messa in sicurezza e restauro. La società chiedeva la condanna del Comune al risarcimento danni ex art. 30 comma 2 del Codice del processo amministrativo.
In linea generale l’evoluzione del sistema di tutele ha portato a configurare responsabilità plurime in capo alla P.A. e ciò ha portato a forme di tutela differenti.
L’attività amministrativa infatti si può esercitare in diverse modalità: con atti e provvedimenti, con contratti e accordi, con prestazioni di servizi e con silenzi significativi e non significativi.
Nel caso oggetto della pronuncia l’attività amministrativa che viene in considerazione ha portato ad un diniego al rilascio di un’autorizzazione per l’esposizione di teli pubblicitari. Il provvedimento di diniego oggetto di doglianza costituisce il risultato dell’esercizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione la quale ha altresì rappresentato la sussistenza, al momento dell’adozione del provvedimento, di un’oggettiva incertezza giurisprudenziale nella materia oggetto del provvedimento medesimo.
Il Collegio sottolinea che la risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi presuppone la verifica della spettanza del bene della vita e ciò avviene sulla base di un giudizio prognostico (secondo il canone del più probabile che non) che porta a stabilire se, a seguito del corretto esercizio dell’azione amministrativa, il bene della vita sarebbe spettato al titolare dell’interesse.
Nel caso in esame, versandosi in un ambito di esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, il cosiddetto giudizio di ragionevole certezza sulla spettanza del bene della vita rimane precluso.
Nel rigettare il ricorso il Collegio mette anche in evidenza che la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale al momento dell’adozione dell’atto impugnato (tra l’altro non ancora superato al momento della pronuncia) porta ad escludere la colpa della P.A., senza la quale non sussiste responsabilità. Per pacifico orientamento giurisprudenziale infatti in caso di contrasti giurisprudenziali, incertezza del quadro normativo o situazione di fatto particolarmente complessa si versa, in ogni caso, in ipotesi di errore scusabile della P.A. (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
Art. 30 Azione di condanna
1. L’azione di condanna puo’ essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Puo’ essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attivita’ amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva puo’ altresi’ essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, puo’ essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e’ proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si e’ verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria puo’ essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.