Tribunale di Bolzano, sez. II civ., 5 novembre 2018

Scontro di gioco – Danno (auto cagionato) ad allievo minore – Attività sportiva improvvisata in orario di ricreazione – Condotta repentina compatibile con la regola del gioco – Responsabilità degli educatori ed istruttori – Non sussiste

In caso di infortuno occorso nel corso di attività sportiva spontaneamente organizzata da un gruppo di allievi di istituto scolastico nel tempo dedicato alla ricreazione, non sussiste responsabilità degli educatori in caso di danno auto cagionato da allievo che effettua un movimento repentino, girandosi su di sé, al fine di cambiare direzione e proteggere il possesso di palla, e scontrandosi con altro giocatore alle sue spalle.

Non assume rilievo, infatti, l’esercizio della effettiva vigilanza in relazione all’azione che ha causato il danno (cambio repentino di direzione di giocatore in possesso di palla) trattandosi di movimento tipico di numerosi sport (quali, a titolo esemplificativo calcio, rugby e basket) effettuato senza violazione delle regole del gioco e senza presentare un grado di violenza ed irruenza incompatibili con il contesto di gara e con le caratteristiche dei giocatori. 

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Nel solco della giurisprudenza della Suprema Corte (si considerino a titolo esemplificativo Cass. n 6848/2016 e Cass.1322/2016, peraltro richiamate in motivazione), il Tribunale di Bolzano riconosce l’esclusione dell’incidenza causale dell’effettiva sorveglianza e, di conseguenza, di ogni addebito in termini di responsabilità agli educatori ed al personale dell’istituto scolastico in caso di danno occorso all’allievo minore nel corso di una (improvvisata) partita di rugby svolta durante la ricreazione. In particolare, nel caso in esame, il danno risulta riconducibile ad uno scontro di gioco, determinato tuttavia da un repentino movimento del danneggiato che, per proteggere il possesso di palla, si girava improvvisamente su se stesso, andando a scontrarsi contro altro giocatore che si trovava alle sue spalle e non aveva possibilità di evitare l’impatto. Richiamando i principi del rischio consentito correlato all’attività sportiva ed in considerazione delle caratteristiche della condotta dell’evento dannoso, che non appare connotata da violenza o irruenza eccessivi ed incompatibili con la fase di gioco, il tribunale riconduce la fattispecie ad una ipotesi di operatività della cd. “scriminante sportiva” ed evidenzia come non possa ravvisarsi alcuna negligenza in capo agli educatori che non avrebbero comunque potuto evitare il prodursi del danno.

In argomento: M. Pittalis, Fatti lesivi e attività sportiva, Milano, 2016; G. Liotta – L. Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Milano, 2018 (cap….); A. Busacca, Attività sportiva, scontro di gioco e danni risarcibili, in Cendon (a cura di) Trattato breve dei nuovi danni, III, 2016, p…….; V. Putortì Manifestazione sportiva tra minori e responsabilità dell’organizzatore, in Obbligazioni e contratti, 2012, p.179.

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