Mediazione demandata dal giudice – Ente pubblico – Obbligatorietà della partecipazione alla mediazione (demandata) – Esclusione per gli enti pubblici (insussistenza di una) – Eventuale mancata partecipazione (conseguenze della)


In ipotesi di mediazione demandata dal giudice in controversia nella quale è parte la PA o altro ente pubblico, non sussiste alcun regime particolare che permetta di derogare l’obbligo di partecipazione alla procedura, posto che il d.lgs. 28/2010 sia dal punto di vista attivo che passivo, non prevede alcuna disposizione in tal senso.

Né può considerarsi come valida causa di non mancata partecipazione la scelta aprioristica, dell’ente pubblico, di non partecipare alla mediazione, dal momento che una tale determinazione costituirebbe un controsenso in riferimento “alla lettera ed alla sostanza della legge” e non potrebbe apparire giustificato dal timore di incorrere in danno erariale in caso di conciliazione. Per contro, la mancata partecipazione potrebbe invece esporre l’ente alle conseguenze


Il Giudice (…), letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata.
 
(…)

Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.4.2020, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del d.lgs.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del d.lgs.28/2010), della controversia in atto. Gli enti pubblici, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del Giudicante, non sempre partecipano, pur se ritualmente convocati, in mediazione. Ove mai l’esistenza di una tale scelta pregiudiziale e generalizzata non esista, non sarebbe da aggiungere altro. In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò non è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione. Va infatti considerato che in tale timore è insita un’aporia. A prescindere che esiste la possibilità di un autorevole e rassicurante ausilio nel percorso conciliativo in mediazione, sta di fatto che la legge, nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l’ente pubblico.

 
Un pregiudizio in tale senso pertanto costituisce un controsenso. Come dire che se una P.A. deve intentare una causa in una delle materie di cui all’art. 5 co. 1 bis del d.lgs.28/2010, promuove necessariamente il procedimento di mediazione, ma lo fa con la riserva mentale di non poter accordarsi (sic?). Si tratta all’evidenza di un paradossale non possumus, del tutto contrario alla lettera ed alla sostanza della legge, che va in tutt’altra direzione. Che è quella del raggiungimento di accordi conciliativi, senza alcuna eccezione soggettiva. Le P.A. pertanto hanno, in subiecta materia, gli stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto. Fermo restando che è opportuno procedimentalizzare la loro condotta al riguardo. Il che sta a significare che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all’interno dei quali poter condurre le trattative. Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso, come in questo caso anche corredato da specifiche indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96, comma 3 cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.

 
Va inoltre riaffermato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 d.lgs.28/2010 come modificato dal d.l.69/2013 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

 
Ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 comma 3 cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione), come da costante giurisprudenza (…)

P.Q.M.

 
a scioglimento della riserva che precede,

 
DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma 2 d.lgs.28/2010, della controversia;

 
INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, comma 3 d.lgs.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;


INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, comma 2 e che ai sensi dell’art.8 d.lgs.28/2010 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 comma 3 cpc;

 
VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.4.2020 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’art.5 comma 2 del d. lgs.28/10;

 
RINVIA all’udienza del 5.10.2020 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma lì 2.3.2020