TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I – sentenza 10 novembre 2017 n. 347.
L’uso del bianchetto con sovrascrittura da parte del candidato alla prova scritta dell’esame di avvocato, così come la cancellatura di parole mediante tratto di barratura, non eccedono la soglia dell’ordinario, e posto che tali strumenti di correzione appaiono del tutto connaturati al tipo di prove d’esame, in relazione sia alla notoria difficoltà delle stesse, sia alla pressione psicologica cui l’esaminando è soggetto in ragione dell’importanza che esse rivestono per l’evoluzione della relativa vita professionale. Pertanto, “l’uso reiterato del bianchetto” non costituisce segno di riconoscimento, non risultando nemmeno che la Commissione d’esame ne abbia vietato l’impiego.
Di Alfredo Storto
Pubblicato il 10/11/2017
- 00347/2017 REG.PROV.COLL.
- 00275/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2017, proposto da:
Tomè Alberto, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Attanasio, domiciliato ex lege presso la Segreteria generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
Commissione esaminatrice per l’esame di abilitazione alla professione forense – sessione 2016/2017 presso la Corte d’Appello di Trieste, non costituita in giudizio;
Commissione esaminatrice per l’esame di abilitazione alla professione forense – sessione 2016/2017 presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
Comm. Centrale per l’esame di abilitazione alla professione forense – sessione 2016/2017 costituita presso il Ministero di Giustizia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia:
del provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alle prove orali per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Trieste indetto con D.M. 23 agosto 2016 sessione 2016/2017, nonché di ogni atto presupposto o conseguente, in particolare del processo verbale n. 14 scr. /i redatto in sede di correzione degli elaborati scritti dalla prima sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria nella parte in cui annulla le tre prove scritte senza esprimere alcuna valutazione in ordine agli elaborati; della determinazione della Commissione presso la Corte d’Appello di Trieste di esclusione del ricorrente dalle prove orali e di ogni altro atto a questo conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dal ricorrente, e in particolare del provvedimento con cui sono stati approvato gli elenchi pubblicati nel sito internet della Corte d’Appello di Trieste nella parte in cui non risulta menzionato tra i candidati ammessi alla successiva prova orale anche il ricorrente, siccome escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, gli atti in epigrafe indicati, in forza dei quali le tre prove scritte dallo stesso sostenute nella sessione 2016/2017 degli esami per l’abilitazione forense sono state annullate per “uso reiterato del bianchetto”;
dato atto che con ordinanza collegiale n. 313/2017 il Tribunale ha ordinato l’esibizione in originale dei suvvisti elaborati scritti e che l’esame degli stessi in contraddittorio si è svolto in data 8 novembre 2017, come risulta dal relativo verbale;
ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito, e, come risulta dal relativo verbale, avvisato di un tanto i difensori delle parti presenti alla camera di consiglio dell’ 8 novembre 2017, fissata per la decisione sulla domanda cautelare;
considerato che con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta che “l’uso reiterato del bianchetto” possa costituire segno di riconoscimento;
considerato che è segno di riconoscimento che viola la regola dell’anonimato nei concorsi pubblici (cui va equiparato l’esame di abilitazione di cui qui si discute) quello astrattamente idoneo a fungere da elemento di identificazione, condizione questa che ricorre allorquando «la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato» (così, testualmente, C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 5137/2015);
ritenuto manifestamente fondato il ricorso, posto che, come emerge dal verbale di svolgimento del surricordato incombente istruttorio, nel caso di specie l’uso del bianchetto con sovrascrittura da parte del candidato, così come la cancellatura di parole mediante tratto di barratura, non eccedono la soglia dell’ordinario, e posto che tali strumenti di correzione appaiono del tutto connaturati al tipo di prove d’esame, in relazione sia alla notoria difficoltà delle stesse, sia alla pressione psicologica cui l’esaminando è soggetto in ragione dell’importanza che esse rivestono per l’evoluzione della relativa vita professionale;
ritenuto, pertanto, che “l’uso reiterato del bianchetto” non costituisca segno di riconoscimento, non risultando nemmeno che la Commissione d’esame ne abbia vietato l’impiego;
il Collegio accoglie il ricorso: per l’effetto la Commissione d’esame provvederà a correggere le prove scritte svolte dal ricorrente e, ove ritenute sufficienti, ad ammetterlo a sostenere le prove orali;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi